venerdì 13 maggio 2011

Consulta: nelle scelte energetiche per il Governo obbligo d' intensa con le Regioni

La Consulta ha stabilito che per la trasmissione, la distribuzione e la produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, il Governo debba obbligatoriamente trovare l'intesa con le regioni, senza poter far ricorso a poteri sostitutivi. E’ quanto prevede la sentenza 165, depositata ieri in cancelleria, della Corte costituzionale che boccia in parte il decreto sulle misure urgenti in materia di energia, come il nucleare.

Di grande importanza la precisazione che arriva dalla Consulta, sebbene all’indomani dello stop deciso dal Governo al programma di ritorno al nucleare in seguito al disastro nucleare di Fukushima. Decisione spinta dalla necessità, come ha ammesso lo stesso esecutivo, di rendere inutile il referendum nucleare del 12 e 13 giugno. La Corte Costituzionale ha riconosciuto infatti il principio rivendicato nei loro ricorsi dalle Regioni Toscana, Puglia e dalla Provincia autonoma di Trento, e cioè quello di poter decidere su questioni che hanno a che fare con la salute e il benessere dei propri cittadini.

Grande la soddisfazione dei ricorrenti vittoriosi. “La Corte Costituzionale ha dimostrato quanto il governo, sul ritorno al nucleare, abbia intenzione di decidere con atti d'imperio, infischiandosene di quello che vogliono davvero gli italiani”, ha commentato il capogruppo Pd alla Regione Puglia, Antonio Decaro. Che ha sottolineato: “Praticamente il governo aveva deciso di annullare ogni iniziativa di quanti ritengono, a ragion veduta, la scelta del ritorno al nucleare inutile e pericolosa”.

Più nel dettaglio la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui stabilisce che in caso di mancata intesa tra Governo e Regioni, decorsi 30 giorni dalla convocazione del primo...

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